Codice postale e delle telecomunicazioniLibro PRIMOTitolo IISez. 2

Art. 15

Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie

In vigore dal 4 mag 1973
È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.
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