RegolamentoCapo V

Art. 17

Vendita di partite rilavorate

In vigore dal 23 ago 1973
Le partite di caffè nazionalizzate, dopo che sono state rese conformi alle prescrizioni del presente regolamento mediante operazioni di cernita, possono essere poste in vendita sul territorio nazionale, previa analisi favorevole dei laboratori indicati nell' della legge 30 aprile 1962, n. 283.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-17

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