RegolamentoCapo VI

Art. 22

Norme transitorie

In vigore dal 23 ago 1973
Per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento e consentito lo smaltimento delle partite di caffè, già immesse nel territorio nazionale, aventi quantità di impurezza e di chicchi difettosi in misura complessivamente non superiore al 10%; per i chicchi tarlati per azione dello Stephanoderes sp. e delle Araeocerus sp. la tolleranza consentita è del 20%. È consentito lo smaltimento delle confezioni di caffè solubile e torrefatto, non conformi alle prescrizioni del precedente , per un periodo, rispettivamente, di 18 mesi e 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-22

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