RegolamentoCapo VI

Art. 23

In vigore dal 23 ago 1973
Nelle regioni a statuto ordinario, le funzioni amministrative attribuite ai medici provinciali dal presente regolamento, sono esercitate, dalla Regione nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4. D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanità GASPARI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-23

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