Regolamento›Capo V
Art. 15
Vendita di miscela di caffe
In vigore dal 23 ago 1973
Il prodotto composto dalla miscela di due o più specie di caffè torrefatto deve essere posto in vendita con la denominazione "miscela di caffè", seguita eventualmente da una denominazione di fantasia che non faccia comunque riferimento a specie della "coffea species" o a zone o paesi produttori di caffè.
Nel caso in cui tale riferimento figuri nella ragione sociale o nel marchio, questi devono essere riportati in nodo tale da risultare ben distinti e separati dalla denominazione di fantasia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-15