Regolamento›Capo IV
Art. 12
Importazione temporanea
In vigore dal 23 ago 1973
La lavorazione del caffè importato temporaneamente e non conforme alle prescrizioni del presente regolamento è sottoposta a vigilanza sanitaria.
L'impresa interessata deve dare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preventiva comunicazione al medico provinciale competente per territorio, il quale adotta le misure idonee ad impedire l'immissione in commercio sul territorio nazionale delle partite di caffè, non conformi alle suindicate prescrizioni, che sono state sottoposte a lavorazione in regime di temporanea importazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-12