Regolamento›Capo V
Art. 13
Vendita di caffè in confezioni chiuse
In vigore dal 23 ago 1973
Il "caffè macinato" e "l'estratto di caffè in polvere solubile" o "caffè solubile" devono essere posti in vendita solamente in confezioni chiuse. È consentita tuttavia la vendita al dettaglio allo stato sfuso di caffè macinato al momento della richiesta dell'acquirente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-13