RegolamentoCapo IV

Art. 10

Operazioni di cernita

In vigore dal 23 ago 1973
È vietata la nazionalizzazione di caffè non conforme alle prescrizioni del presente regolamento. All'atto dell'importazione, deve essere esibito un certificato rilasciato dalla competente autorità governativa del paese esportatore, attestante la conformità del prodotto ai requisiti previsti dal presente regolamento. Le partite di caffè non conformi alle prescrizioni dell' e della tabella B possono essere rese conformi dall'impresa importatrice mediante le necessarie operazioni di cernita. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni di carattere doganale, il trasporto delle partite indicate nel comma precedente, le operazioni della loro cernita e la distruzione del residuo derivato dalla cernita e costituito da chicchi non conformi alle prescrizioni della tabella B, devono essere seguiti sotto la vigilanza sanitaria. Il residuo della cernita, se non immediatamente distrutto, deve essere posto in locali separati con la indicazione "merce non destinata al consumo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-10

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