RegolamentoCapo V

Art. 14

Vendita di caffè allo stato sfuso

In vigore dal 23 ago 1973
I prodotti di caffè per i quali sia consentita la vendita allo stato sfuso, debbono essere posti in vendita con le rispettive denominazioni. Deve essere dichiarata l'eventuale presenza di sostanze coloranti nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-14

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