Capo III
Art. 7
In vigore dal 3 mag 1973
Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-7