Capo I

Art. 2

In vigore dal 3 mag 1973
Saranno altresì trasferite alle province di Trento e di Bolzano le opere relative alle categorie di beni indicati nel precedente articolo che siano in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-2

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