Capo II

Art. 5

In vigore dal 3 mag 1973
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla consegna alle province dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi dall'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio della regione, con l'intervento dei delegati della provincia interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-5

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