Capo I
Art. 3
In vigore dal 3 mag 1973
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei beni di cui all'.
La consegna dei beni di cui all' dovrà essere effettuata non appena intervenuto il relativo collaudo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-3