Capo IV

Art. 9

In vigore dal 6 feb 1999
1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i beni e i diritti di natura immobiliare costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, che non siano trasferibili alla regione in corrispondenza alle funzioni ad essa attribuite dallo statuto di autonomia, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste nell'.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-9

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