Capo IV
Art. 10
In vigore dal 3 mag 1973
Al fine di consentire l'integrale trasferimento alle province di Trento e di Bolzano dei beni loro spettanti ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a cura delle amministrazioni interessate si provvederà agli adempimenti eventualmente necessari per la regolarizzazione della situazione catastale e tavolare relativa ai beni medesimi.
Ove occorra, i beni di cui al presente articolo saranno compresi negli elenchi integrativi previsti dal successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-20;115#art-10