Art. 7
In vigore dal 21 apr 1973
La misura delle sovvenzioni di cui all' è fissata come segue:
a) per l'istituzione di nuovi servizi aerei o per il mantenimento in esercizio di quelli già concessi, l'importo è determinato dalla seguente formula:
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S = km [C - -- (P1T1 + P2T2 + P3T3)],
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laddove i termini suesposti rappresentano:
S = entita della sovvenzione;
km = chilometri volati;
C = costo chilometrico medio di linea;
P1 |
P2 > carico pagante km medio di linea relativo rispettivamente P3 | ai passeggeri, posta e merci;
T1 |
T2 > provento km medio di linea relativo rispettivamente al carico
T3 | passeggeri, posta e merci.
b) per il miglioramento della qualità e della capacità degli aeromobili impiegati, l'importo globale non può superare il 30% del loro costo di acquisto;
c) per i casi previsti alla lettera d) dell' sovvenzioni una tantum il cui importo non può superare il 50% del costo di acquisto dei mezzi aerei da impiegare quando l'impiego è disposto su richiesta del concessionario ed il 90% nei casi in cui l'impiego del nuovo mezzo aereo è richiesto dal Ministero concedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-7