Art. 9

In vigore dal 21 apr 1973
Le convenzioni di cui al precedente , sono approvate e rese esecutive nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, udito il parere del Consiglio di Stato e su delibera del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973 LEONE ANDREOTTI - BOZZI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 25. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-9

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