Art. 9
9 / 9In vigore dal 21 apr 1973
Le convenzioni di cui al precedente , sono approvate e rese esecutive nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, udito il parere del Consiglio di Stato e su delibera del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - BOZZI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 25. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-9