Art. 5

In vigore dal 21 apr 1973
Le istanze prodotte dai concessionari, nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) di cui all', devono altresì essere corredate, rispettivamente, dalla seguente documentazione particolare: nei casi previsti alla lettera a), dalle risultanze di qualificati studi ed indagini di mercato dai quali risulti l'esigenza dell'istituzione dei servizi per motivi di interesse sociale, commerciale o turistico o per altro motivo di pubblico interesse; nei casi previsti alla lettera b), dai dati analitici del fatturato ed il consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio dei servizi aerei oggetto delle sovvenzioni richieste, quali possano essere desunti dai bilanci pubblicati e dalla contabilità, con specificazione dei criteri adottati nella ripartizione dei costi economici; nei casi previsti alla lettera c), da relazione dettagliata nella quale siano illustrati i motivi che postulano l'acquisto di nuovi aeromobili; nei casi previsti alla lettera d), dalla dettagliata relazione che illustri le caratteristiche tecniche e di impiego dei mezzi aerei oggetto della richiesta di sovvenzione, nonché l'opportunità delle previste sperimentazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-5

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Art. 5 Erogazione di sovvenzioni annue ai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea. — Testo vigente | Portale Normativo