Art. 1
In vigore dal 21 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente l'erogazione di sovvenzioni statali a favore di concessionari di pubblici servizi esercitati mediante aeromobili;
Considerata la necessità di provvedere alla emanazione del regolamento previsto dall', comma quarto, del regio decreto-legge 18 ottobre 1923 sopra citato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le sovvenzioni annue ai concessionari dei servizi di trasporto di linea esercitati con aeromobili, previste all', quarto comma del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sono accordate nelle misure e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-1