Art. 3
In vigore dal 21 apr 1973
Prima di procedere alla concessione delle sovvenzioni, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile deve accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) che la struttura tecnico-operativa del concessionario sia adeguata al programma dei servizi di trasporto aereo di linea già gestiti o da gestire;
b) che la consistenza tecnica e finanziaria del concessionario sia adeguata ai servizi in concessione ed in modo particolare a quelli oggetto della sovvenzione.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha facoltà di esperire tutte le indagini che ritiene necessarie per accertare il possesso, da parte del concessionario, dei requisiti di cui al presente articolo indipendentemente da quanto previsto al successivo .
Il concessionario, a sua volta, ha l'obbligo di fornire prontamente al Ministero concedente tutta la documentazione all'uopo richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-3