Art. 2

In vigore dal 21 apr 1973
Le sovvenzioni possono essere concesse, anche cumulativamente, per i seguenti motivi: a) per l'istituzione di nuovi servizi di trasporto aereo di linea ritenuti di pubblico interesse sia dal punto di vista sociale che commerciale e turistico e per altre qualificate esigenze di particolare pubblico interesse; b) per il mantenimento in esercizio di servizi di trasporto aereo di linea, di accertato pubblico interesse, i cui proventi non consentano una gestione economica dei medesimi; c) per il miglioramento della qualità e della capacità degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione; d) per l'impiego sperimentale, nell'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea già esistenti o da istituire, di mezzi aerei di nuovo tipo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-2

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Art. 2 Erogazione di sovvenzioni annue ai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea. — Testo vigente | Portale Normativo