Art. 2
2 / 9In vigore dal 21 apr 1973
Le sovvenzioni possono essere concesse, anche cumulativamente, per i seguenti motivi:
a) per l'istituzione di nuovi servizi di trasporto aereo di linea ritenuti di pubblico interesse sia dal punto di vista sociale che commerciale e turistico e per altre qualificate esigenze di particolare pubblico interesse;
b) per il mantenimento in esercizio di servizi di trasporto aereo di linea, di accertato pubblico interesse, i cui proventi non consentano una gestione economica dei medesimi;
c) per il miglioramento della qualità e della capacità degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea in concessione;
d) per l'impiego sperimentale, nell'esercizio di servizi di trasporto aereo di linea già esistenti o da istituire, di mezzi aerei di nuovo tipo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;65#art-2