Art. 9
In vigore dal 19 ago 1973
La nave che, a richiesta dell'armatore, è munita di marca di stazza avrà due serie di stazza. Una lorda ed una netta ottenute includendo nella prima gli spazi di cui all', e valevole quando la marca sia al disotto della linea di galleggiamento della nave e quindi immersa, ed una lorda ed una netta ottenute escludendo gli stessi spazi, valevole quando invece la marca emerga al disopra della linea di galleggiamento.
Quando la marca sia posta nella posizione prevista al quinto comma dell', la nave avrà una sola serie di stazza e precisamente quella ottenuta escludendo i predetti spazi.
Per le navi munite di marca di stazza sono istituiti i due allegati certificati di stazza. Il Mod I.A. per le navi con due serie di stazze, ed il Mod. I.B. per le navi con una sola serie di stazza.
Quest'ultimo sarà valido solo nel caso che la marca di tazza emerga al disopra della linea di galleggiamento.
Quando il certificato di stazza porta due serie di stazze, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza sarà sempre considerata la serie più elevata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-27;988#art-9