Art. 4

In vigore dal 19 ago 1973
I piccoli apparecchi, ovunque ubicati, il cui volume non superi mezzo metro cubo, vengono trascurati e pertanto hanno, ai fini della stazza, lo stesso trattamento dello spazio in cui sono contenuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-27;988#art-4

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