Art. 6

In vigore dal 19 ago 1973
La "marca di stazza" è costituita da una linea orizzontale (linea base), della lunghezza di mm. 380 e dello spessore di mm. 25, sormontata, per la sua identificazione, da un triangolo equilatero capovolto, di mm. 300 di lato e mm. 25 di spessore, il cui vertice è posto a metà della linea medesima. Il bordo superiore della linea indicherà la massima immersione consentita in acqua salata, affinché possano essere esclusi dalla stazza lorda i volumi dei locali richiamati dall'. Salvo il caso previsto dal successivo può essere assegnata alla nave anche una linea orizzontale supplementare, per indicare la massima immersione ammissibile in acque tropicali ed in acqua dolce. Lo spessore della linea supplementare sarà di mm. 25, la lunghezza di mm. 230. Quest'ultima sarà misurata a partire dalla linea verticale, anche essa dello spessore di mm. 25, tracciata all'estremità, verso poppa, della linea base e perpendicolare a questa. La distanza verticale della linea supplementare della linea base della marca di stazza sarà di 1/48mo della altezza dello scafo, misurata dal bordo superiore della chiglia al bordo superiore della linea base.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-27;988#art-6

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