Art. 8
In vigore dal 19 ago 1973
La posizione della marca di stazza dovrà essere determinata, con l'osservanza delle norme dell'articolo precedente, dall'ente tecnico che effettua la stazzatura della nave. Questo dovrà controllare altresì, prima del rilascio del certificato di stazza da parte dell'autorità marittima, che la marca di stazza sia stata calcolata esattamente ed applicata, in modo stabile, nella posizione assegnata.
La marca di stazza e le sue linee, dipinte in bianco o giallo su fondo scuro, o in nero su fondo chiaro, dovranno essere bulinate o saldate ai fianchi della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-27;988#art-8