Art. 3

In vigore dal 19 ago 1973
Nelle navi a due o più ponti, i volumi dei locali menzionati all', se situati tra il ponte superiore ed il secondo ponte, possono essere esclusi dalla stazza lorda della nave. La stazza lorda, ottenuta escludendo dal calcolo di essa i predetti volumi, sarà però valida solo quando la linea di galleggiamento della nave non superi la marca di stazza e, pertanto, quando questa ultima non risulta immersa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-27;988#art-3

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