Art. 5

In vigore dal 19 ago 1973
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme il ponte superiore della nave è il ponte completo più alto, esposto al mare ed alle intemperie, le cui aperture, situate sulla parte esposta, sono provviste di dispositivi di chiusura permanente e stagna. Analogamente tutte le aperture nei fianchi della nave, al disotto di esso, dovranno essere munite di analoghe chiusure permanenti e stagne. Il ponte situato immediatamente sotto il predetto è considerato secondo ponte, agli effetti del precedente , purchè si estenda senza interruzione da prora a poppa (almeno fino alle paratie dei gavoni), e da murata a murata, faccia parte integrante della struttura della nave ed abbia le boccaporte munite di appositi portelli di chiusura. Non si considerano come interruzione del ponte le aperture per l'apparato di propulsione, le aperture dei pozzi delle catene, le boccaporte e gli osteriggi, nonché eventuali scalini del ponte quando la loro altezza totale non ecceda m. 1,22. Il ponte di stazza rimane determinato nel modo stabilito dall' del regolamento di stazza approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916, purchè al disotto di esso non esistano spazi suscettibili di essere esclusi dalla stazza lorda della nave in virtù dell' del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-27;988#art-5

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