Titolo II
Art. 19
Dichiarazione di effettuazione di attività
In vigore dal 27 mar 1999
1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-19