Titolo III
Art. 20
Biglietti a riduzione
In vigore dal 27 mar 1999 al 31 dic 2026
Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di
categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-20