Titolo III
Art. 22
Biglietti gratuiti per i grandi invalidi
In vigore dal 1 gen 1973 al 31 dic 2026
L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.
Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-22