Art. 22 · Biglietti gratuiti per i grandi invalidi
Titolo III

Art. 22

27 / 47

Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

In vigore dal 1 gen 1973 al 31 dic 2026
L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-22