Titolo II
Art. 18
Vigilanza
In vigore dal 27 mar 1999
La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:
a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;
b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;
c) al personale del concessionario di cui all', con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.
A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:
per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo ;
per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.
Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.
Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.
Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.
Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-18