Titolo II
Art. 14
Imponibili medi
In vigore dal 27 mar 1999
1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, semprechè i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 26 febbario 1999 n. 60 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-14