Titolo II
Art. 16
Rivalsa
In vigore dal 18 feb 1999
Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all', esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1998 N. 504.
I prezzi degli spettacoli e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi è dovuta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-16