Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 8 mar 1973
Per la verifica ed il controllo del materiale acquistato, il Presidente può nominare una speciale commissione di revisione e di collaudo, la cui composizione, variabile a seconda dei casi, è stabilita di volta in volta dal presidente stesso. La nomina della commissione è obbligatoria quando la spesa superi lire 1.500.000. La commissione redige apposito verbale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-17