Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziariaTitolo III

Art. 14

In vigore dal 8 mar 1973
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da pubblici incanti, da licitazioni private, da appalto concorso o da trattativa privata, secondo le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento suddetti. Ai sensi dell', n. 6, di tale regolamento, il presidente può sempre disporre che si proceda a trattativa privata quando l'importo della spesa non superi la somma di lire 600.000. Per i progetti di contratti relativi all'acquisto, trasformazione o riparazione degli impianti di arredamento portuale devono essere sentiti gli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici competenti in base alle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-14

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