Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Titolo IV›Capo I
Art. 19
In vigore dal 8 mar 1973
Il progetto del bilancio di previsione sarà compilato dallo ufficio amministrativo secondo le istruzioni di massima del comitato direttivo non oltre la prima quindicina del mese di settembre ed a cura del presidente sarà distribuito ai membri del comitato direttivo.
Il bilancio di previsione dovrà essere deliberato dal comitato direttivo ed, entro il 30 settembre, inviato a cura del presidente al Ministero della marina mercantile.
Le deliberazioni del comitato direttivo in ordine a variazioni di bilancio eventualmente apportate durante l'esercizio saranno inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero della marina mercantile ai fini della relativa approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-19