Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Titolo IV›Capo I
Art. 22
In vigore dal 8 mar 1973
Nel bilancio è iscritta, in apposito capitolo di spese correnti denominato "Fondo di riserva" una somma per provvedere alle eventuali deficienze che si manifestino durante l'esercizio nelle assegnazioni dei capitoli delle spese anzidette.
I prelevamenti dal fondo di cui sopra, come qualsiasi altro trasferimento di stanziamenti fra i capitoli di spesa, sono autorizzati dal comitato direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-22