Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Capo III
Art. 25
In vigore dal 8 mar 1973
Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.
Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:
1) le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;
2) le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;
3) le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi;
4) le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;
5) gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;
6) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che Costituiscono residui attivi e passivi da trasmettere agli esercizi successivi.
Sarà inoltre corredato di una tabella indicante la situazione dei beni mobili o immobili in consegna e in uso dell'Azienda in confronto alla situazione dell'ultimo anno.
Da questa tabella deve anche risultare la specie ed il valore dei beni che l'Azienda abbia costruito a carico del proprio bilancio.
Allo stesso rendiconto vanno inoltre allegati i prospetti indicanti:
a) confronto fra le entrate e le spese correnti;
b) confronto fra le entrate e le spese in conto capitale;
c) confronto fra le entrate e le spese compensative;
d) analisi delle partite rimaste in vita alla fine dell'esercizio per anticipazioni e riscossioni di somme per conto di terzi;
e) riassunto della gestione dei residui e dimostrazione del risultato generale della gestione;
f) dimostrazione del movimento di cassa;
g) situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio e confronto con quella dell'esercizio precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-25