Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziariaCapo III

Art. 25

In vigore dal 8 mar 1973
Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo. Esso deve dimostrare per ciascun capitolo: 1) le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere; 2) le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare; 3) le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi; 4) le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche; 5) gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui; 6) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che Costituiscono residui attivi e passivi da trasmettere agli esercizi successivi. Sarà inoltre corredato di una tabella indicante la situazione dei beni mobili o immobili in consegna e in uso dell'Azienda in confronto alla situazione dell'ultimo anno. Da questa tabella deve anche risultare la specie ed il valore dei beni che l'Azienda abbia costruito a carico del proprio bilancio. Allo stesso rendiconto vanno inoltre allegati i prospetti indicanti: a) confronto fra le entrate e le spese correnti; b) confronto fra le entrate e le spese in conto capitale; c) confronto fra le entrate e le spese compensative; d) analisi delle partite rimaste in vita alla fine dell'esercizio per anticipazioni e riscossioni di somme per conto di terzi; e) riassunto della gestione dei residui e dimostrazione del risultato generale della gestione; f) dimostrazione del movimento di cassa; g) situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio e confronto con quella dell'esercizio precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-25

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