Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Titolo IV›Capo I
Art. 21
In vigore dal 8 mar 1973
Nel bilancio, il conto dei residui è tenuto distinto da quello delle competenze e nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui può essere imputata al conto della competenza e viceversa.
In nessun caso si può iscrivere in entrata o in spesa fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-21