Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Capo III
Art. 12
In vigore dal 8 mar 1973
La dismissione per inservibilità e l'alienazione dei beni di dotazione facenti parte del patrimonio dell'ente sono deliberate dal presidente, qualora il loro valore non superi le 600.000 lire; dal comitato direttivo per valori superiori con l'osservanza delle norme di cui all'art. 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. della legge 10 dicembre 1953, n. 936.
Quando il valore di dismissione superi i tre milioni di lire, la deliberazione del comitato direttivo dev'essere approvata dal Ministero della marina mercantile di concerto e con quelli del tesoro e dei lavori pubblici.
Agli effetti della determinazione della competenza rispettiva degli organi dell'Azienda a deliberare le dismissioni per inservibilità e la alienazione degli anzidetti beni, nonché dell'intervento ministeriale, nei casi di cui al comma precedente, il valore attuale dei beni stessi viene determinato da una commissione composta nel modo indicato nel precedente .
Nei casi di dismissione per inservibilità, il discarico avviene in base ad apposito verbale firmato dal consegnatario, dai capi degli uffici amministrativo e tecnico e dal presidente dell'Azienda.
Nel verbale è fatto riferimento alle intervenute deliberazioni del competente organo dell'Azienda ed all'approvazione ministeriale ove ne sia il caso, ed è fatta inoltre menzione della prestabilita destinazione ulteriore del bene dismesso, la quale può essere il reimpiego come materiale di dotazione diversa dalla precedente, l'alienazione o la demolizione.
Nel primo caso, il bene dismesso viene iscritto in contabilità con la nuova denominazione ed il nuovo valore, che devono risultare dal verbale di cui sopra, con riferimento al valore stesso, nel secondo caso è iscritto in uno speciale registro delle dotazioni da alienare, tenuto dall'ufficio amministrativo, sul quale il consegnatario appone la firma "per ricevuta", e viene iscritta la data della vendita quando sia avvenuta, nonché il ricavo ed il nome del compratore; nel terzo caso la demolizione ha luogo immediatamente ed i materiali risultanti, se destinati alla vendita, danno luogo alle operazioni sopra stabilite per il secondo caso; se destinati invece al consumo, sono affidati al competente consegnatario, andando ad aumentare il suo carico, ai sensi dell'.
Per i beni in consegna ed uso dell'Azienda, da dismettere, sono presi accordi caso per caso con la competente amministrazione, applicando le norme previste dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal codice della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-12