Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Capo II
Art. 10
In vigore dal 8 mar 1973
I beni mobili di qualsiasi specie di proprietà dell'Azienda non possono essere dati in pagamento ai suoi creditori.
Possono soltanto cedersi ad appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, macchinari ed altri oggetti.
Il prezzo di cessione di simili materiali, va computato sulla preventiva estimazione delle opere da appaltare, con corrispondente riduzione della spesa da imputare al bilancio, in confronto al reale valore di costruzione dell'opera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-10