Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria›Capo II
Art. 6
In vigore dal 8 mar 1973
I beni mobili possono essere di dotazione e di consumo.
I beni mobili di dotazione comprendono quelli che hanno un impiego di carattere fisso (mobilio per arredamento, macchine utensili, attrezzi, ecc.) e sono descritti in un inventario, con la specificazione del luogo ove si trovano, con la descrizione, la classifica del loro stato (nuovo, buono, mediocre, fuori uso), l'unità di misura, la quantità ed il valore.
L'inventario è diviso in due parti:
1) mezzi meccanici, mobili, macchine utensili, attrezzi, ecc., per servizio dell'officina, delle cabine e degli apparecchi di carico e scarico, ed è tenuto al corrente di ogni variazione per aumenti, diminuzioni, trasformazioni. Tutte le variazioni dovranno essere giustificate da regolari documenti (dichiarazioni di iscrizione, verbali di cancellazione, di cessione, di distruzione e simili);
2) mobilio per arredamento e servizio degli uffici.
L'iscrizione in inventario avviene all'atto di acquisto ovvero all'atto della determinazione dell'importo in caso di costruzione e purchè il tempo intercorso fra l'inizio di questa e la determinazione dell'importo, sia compreso nei limiti di durata dello esercizio finanziario.
Diversamente, alla fine di ogni esercizio, deve essere determinato e registrato il valore di quella parte della nuova costruzione che sia stata compiuta entro il 31 dicembre.
L'inventario è compilato in un unico modello, è numerato e firmato su ogni pagina dal presidente, all'atto della sua prima formazione e ad ogni chiusura annuale. Da esso devono risultare il valore dei singoli beni e quello complessivo.
L'inventario viene rinnovato ogni quinquennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-6