Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziariaCapo II

Art. 8

In vigore dal 8 mar 1973
I materiali di consumo sono dati in consegna al capo dell'ufficio tecnico e sono conservati sotto la sua responsabilità in apposito magazzino. La situazione di tali materiali ed il loro movimento sono tenuti in evidenza mediante un registro di carico e scarico a quantità e valore le cui scritturazioni hanno per base i documenti di liquidazione delle spese di acquisto dei materiali (per il carico) e apposite richieste staccate dai bollettari a madre e figlia (per lo scarico). I documenti di liquidazione anzidetti sono firmati "per ricevuta" dal consegnatario. Le richieste sono emesse dall'ufficio al quale occorrono i materiali con la firma del capo di esso e, a somministrazione avvenuta, sono anche firmate "per ricevuta" dall'agente che ha prelevato i materiali per il loro impiego. Esse vengono quindi dal consegnatario allegate ai conti mensili delle somministrazioni fatte. Il registro di carico e scarico, tenuto dal consegnatario, deve essere almeno ogni trimestre verificato dall'ufficio amministrativo e firmato dal capo di esso e dal consegnatario. Il capo dell'ufficio amministrativo, in tali occasioni, ha facoltà di richiedere agli uffici che le detengono, le matrici delle richieste, per riscontrarle con i relativi tagliandi allegati ai conti mensili. I tronchi dei bollettari esauriti devono essere conservati presso l'ufficio amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-17;989#art-rgp-8

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