Art. 5

In vigore dal 15 feb 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella regione nella materia dell'istruzione artigiana e professionale. Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi statali in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo