Art. 8

In vigore dal 15 feb 1972
Gli, organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore. Essi altresì, sentite le regioni interessate, svolgono attività per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-8

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