Art. 3
In vigore dal 15 feb 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-3