Art. 3

Art. 3

3 / 20
In vigore dal 15 feb 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;10#art-3